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autodeterminazione dei popoli

Autodeterminazione dei popoli

 

La prima considerazione che possiamo fare alla luce della storia e delle lotte passate e presenti per conquistare cio’ che e’ un diritto naturale, ci porta a dire che in realta’ i popoli non si sono mai autodeterminati o lo hanno fatto solo per brevi periodi.

Due elementi sono da tenere in considerazione:

LA AUTODETERMINAZIONE MOTIVAZIONALE, CHE DERIVA DA PRINCIPI NATURALI (Predisposizione, interessi, valori ecc.) tesa quindi al benessere, sono del parere che debba trovare un punto di equilibrio con la MOTIVAZIONE RFEGOLAMENTATA che in sostanza e’ caratterizzata da pressioni o atti esterni al soggetto, come ad es. restrizioni, punizioni, limitazioni ecc..

Quando i comportamenti esterni vengono percepiti piu’ o meno come oppressivi a lungo andare  sfociano in disordini individuali e collettivi, in certi momenti storici portano anche alla secessione..

La politica in questo, gioca un ruolo fondamentale e dovrebbe salvaguardare tutto cio’ che nasce da un diritto naturale, costruendo su di esso una visione di societa’.

L’ART.32 DELLA COSTITUZIONE e piu’ ampliamente la Carta delle Nazioni Unite ne disciplina l’attuazione.

AUTODETERMINAZIONE DI UN POPOLO  quindi implicherebbe assenza di dominazione straniera, di pressioni esterne e straniere.

Nel tempo pero’ abbiamo assistito a come le Costituzioni si sono “ADEGUATE” al volere della finanza e degli interessi sovranazionali, calpestando di fatto le Costituzioni, mascherando l’autodeterminazione regolamentata come un accoglimento e un adeguamento alla Democrazia di interesse mondiale.

A nulla e’ valso il diritto naturale da parte di un popolo di esercitare la propria sovranita’ atttraverso forme di proposta (LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE. REFERENDUM ECC.) in quanto poi disattese o accantonate.

L’autodeterminazione regolamentata, spacciata come volere universale per il bene comune, spacciata quindi come Democrazia, sta prevalendo su quella naturale, portando i popoli ad incomprensioni, guerre,

incapacita’ di capire, discernere e scegliere.

Ha portato i popoli ad uno sfinimento, ad un abbassamento culturale e appunto all’incapacita’ di leggere la storia e gli avvenimenti anche attuali per poter esercitare cio’ che e’ un diritto naturale.

Angelo Pagani

Sistema Paese

D. Lgs n. 184/2023 di recepimento della direttiva (UE) nuova Rca

Pa-scal broker assicurativo

 

  1. Lgs n. 184/2023 di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118
    del Parlamento Europeo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre u.s. è stato pubblicato il D. Lgs n. 184/2023 di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento Europeo.
Il provvedimento introduce nuove regole nell’ambito dell’assicurazione Rc Auto che sono entrate in vigore dal 23 dicembre 2023.

Qui di seguito le forniamo una breve sintesi delle principali novità:

NUOVA DEFINIZIONE DI VEICOLO

A seguito della riforma, il Legislatore introduce una nuova definizione di veicolo che si allinea con quanto previsto dalla normativa europea e che rende obbligatoria l’assicurazione per le seguenti categorie di veicoli:

  1. qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola su suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h oppure un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
  2. qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
  3. i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

OBBLIGATORIETA’ DELLA COPERTURA RC AUTO

L’obbligo assicurativo non è più legato al concetto di circolazione del veicolo bensì alla funzione del veicolo, cioè al suo utilizzo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro e prescinde dalle sue caratteristiche, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

Pertanto, sono soggetti all’obbligo di copertura RC Auto tutti i veicoli, indipendentemente dall’area pubblica o privata su cui sono utilizzati, che siano fermi o in movimento.

DEROGHE ALL’OBBLIGO DELLA COPERTURA RC AUTO

Il provvedimento normativo esenta dall’obbligo assicurativo:

  • veicoli formalmente ritirati dalla circolazione;
  • veicoli il cui uso è vietato in via temporanea o permanente o in forza di una misura adottata dall’autorità competente (Es. fermo amministrativo, confisca e sequestro);
  • veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto;
  • veicoli il cui utilizzo sia stato volontariamente sospeso per effetto di comunicazione inviata all’Impresa di assicurazione;

TUTELA DEI DANNEGGIATI NEI SINISTRI IN CUI È COINVOLTO UN RIMORCHIO TRAINATO DA UN VEICOLO

Un’altra importante novità riguarda l’obbligo di assicurazione dei rimorchi, che dovrà verosimilmente avere un perimetro più ampio e non limitato al solo rischio statico. La norma prevede, infatti, che nel caso in cui si verifichi un sinistro causato da un insieme di veicoli composto da un veicolo trainante e da un rimorchio, il danneggiato possa presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all’impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio, ove:

  1. possa essere identificato il rimorchio, ma non possa essere identificato il veicolo trainante;
  2. la legge nazionale applicabile al sinistro preveda che l’assicuratore del rimorchio provveda all’indennizzo.

In relazione al comma 2), la legge italiana, a differenza di quella di altri Paesi come la Francia e la Germania, non prevede questo obbligo a carico dell’assicuratore del rimorchio. Per tale verso, quindi, la nuova norma non riguarda i sinistri nei quali trovi applicazione la nostra legge nazionale

VEICOLI ELETTRICI LEGGERI

Tale categoria di veicoli, per la quale sussiste l’obbligo assicurativo, sarà individuata con apposito decreto dei competenti ministeri entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione normativa. Ci riserviamo, pertanto, di tornare di nuovo in argomento non appena il decreto sarà di pubblico dominio.